Comprare o affittare una casa non è, come si sa, la stessa cosa. Le differenze incidono soprattutto sulle spese, dove bisogna definire a monte quali spettano al padrone di casa e quali, invece, all’inquilino.
Per evitare di cadere in fraintendimenti o interpretazioni personali, è consigliabie valutare – caso per caso – i costi da pagare in base agli accordi presi e sottoscritti sul contratto di affitto: quest’ultimo, infatti, dovrà essere il più chiaro possibile per capire a chi spetta pagare eventuali somme aggiuntive.
In genere, sono a carico del locatore tutte quelle spese che riguardano la gestione straordinaria, cioè quelle relative ad opere necessarie per rinnovare, modificare o sostituire parti, anche strutturali, dell’edificio nonché opere e modifiche necessarie per realizzare e/o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici dell’immobile.
L’inquilino, invece, dovrà farsi carico delle spese ordinarie. Si tratta dunque dei costi relativi alle opere per mantenere in efficienza l’immobile e per rimuovere il deterioramento prodotto dall’utilizzo del bene locato. Sono da escludere, però, alcune spese che sono ripartite tra conduttore e locatore in misura differente.
Anche per quanto riguarda un appartamento condominiale, la gestione dei pagamenti si diversifica. Vediamo come:
All’inquilino spettano le spese per:
Mentre il proprietario dell’abitazione paga
Che eccezioni ci sono?
Vanno infine chiarificati anche alcuni aspetti più marginali, ad esempio le spese dei balconi o della portineria. A chi spetta, per esempio, la spesa della pittura delle ringhiere del balcone? La risposta è semplice: spettano all’inquilino nel caso in cui l’appartamento sia affittato.
Infatti solo la manutenzione del balconi compete al proprietario dell’appartamento, che è l’unico titolare, mentre la manutenzione del rivestimento esterno del balcone aggettante, che si inserisce sulla facciata dell’edificio, compete all’inquilino.
Le spese per il servizio di portineria, invece, sono a carico del conduttore nella misura del 90%, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore.
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