In tanti ne parlano, ma come funziona davvero il bonus 110%? Intanto, per capirne di più, bisogna sottolineare a chi spetta e dunque cosa bisogna fare per riuscire non solo a risparmiare, ma anche a guadagnare il 10% della spesa totale.
Infatti, questo bonus è una soluzione valida per chi effettua degli interventi edilizi e di efficientamento energetico su unità immobiliare. Attraverso quest’iniziativa, non solo chi farà eseguire questi lavori potrà essere rimborsato delle spese, ma anche guadagnarne un 10%.
Da ricordare, però, che i requisiti necessari richiedono lo svolgimento di un lavoro che migliori la classe energetica di due classi (o, nel caso fosse impossibile, ottenere la più alta possibile riconosciuta tramite Ape).
Chiaramente, sarà possibile usufruire del bonus solo per particolari interventi, cioè: sostituzione di impianti di climatizzazione invernale nei condomini e nelle abitazioni familiari, ed il cappotto termico.
Per ognuno di questi lavori sono richiesti dei particolari requisiti: vediamo quali, affinché possiate fin da subito esserne a conoscenza.
Il cappotto termico, ad esempio, dovrà interessare più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. I materiali isolanti utilizzati dovranno essere conformi ai criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.
Per quanto riguarda gli interventi sulle parti comuni degli edifici, si tratterà della sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.
Infine, interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno riguarderà la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A a pompa di calore, così come gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici con impianti di microcogenerazione, a collettori solari.
Anche i limiti di spesa sono dei dati da tenere ben in considerazione, in quanto ben specificati nelle modalità di utilizzo del bonus.
Nel caso del cappotto termico il tetto massimo è 50.000 euro nel caso di edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
40.000 euro invece sono quelli richiesti per ogni unità immobiliare per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari.
Per quanto riguarda gli interventi sulle parti comuni degli edifici, i limiti di spesa sono i seguenti:
20.000 euro, che devono essere moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
15.000 euro, che devono moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Infine, la spesa massima prevista per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostitutivo è pari a 30.000 euro.
Accederanno – se i lavori corrispondono a quelli previsti – i condomini, le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale; le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi
Nel caso degli interventi che vengono effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), le detrazioni fiscali potenziate per gli interventi di efficienza energetica si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, che saranno sostenute dal 10 gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
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