Quando si parla di relazione tecnica integrata intendiamo un documento redatto da un tecnico abilitato che attesta la conformità dell’immobile in relazione alla normativa catastale e a quella urbanistica. L’obiettivo? Salvaguardare le compravendite immobiliari da vizi occulti o mancanze che possano comportarne l’annullamento.
Alla domanda – più che lecita – riguardo l’obbligo della relazione tecnica integrata da presentare al momento di una compravendita, bisognerà rispondere facendo un passo indietro. Infatti, da luglio del 2017 i Notai dell’Ordine di Bologna, insieme ad altri Ordini professionali, ne stabilirono l’obbligo;
Ad oggi, però, la RTI non risulta più obbligatoria, nonostante non manchino i casi in cui potrebbero ancora richiedervela. Questo perché, nonostante dal 04.04.2019 non sia più obbligatoria (in quanto l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato la propria osservazione riguardo questo nuovo documento, precisando che nessuna figura può imporre la Relazione Tecnica Integrata ma può soltanto consigliarlo) alcuni, per evitare di tornare nel tunnel dei contenziosi post-compravendita, hanno continuato a consigliare la RTI.
Perché, allora, questo documento (che prevede chiaramente un costo, nonostante non esista un tariffario ufficiale per determinarne i prezzi) è più che consigliabile? Semplice, perché si tratta di un investimento che ti aiuterà a concludere la compravendita senza troppi ostacoli, evitandoti di doverti occupare (o meglio preoccupare) di eventuali abusi e delle loro possibili conseguenze in termini di soldi, tempo, ed eventuali cause future.
Sappiamo infatti che spesso può capitare di trovare abusi in un immobile dopo la vendita, comportando quasi sempre una causa tra acquirente e venditore. Con la RTI, l’abuso passa al nuovo proprietario, sia che egli ne fosse a conoscenza al momento del rogito sia che lo scopra anni dopo, ad esempio, mentre ristruttura casa.
Sta quindi a chi vende casa, valutare se procedere con la RTI per sentirsi tranquillo dopo la vendita o se invece preferirà rischiare, rimanendo però consapevole che per un’eventuale causa serviranno alcune migliaia di euro.
E per quanto riguarda la certificazione energetica? Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un attestato (anch’esso redatto da un tecnico abilitato), che a differenza di quello appena analizzato ha invece il compito di descrivere tutte le informazioni su come è stato costruito un edificio sotto il profilo dell’isolamento termico e del consumo energetico.
Al contrario della RTI, però, si tratta di un documento obbligatorio da fornire all’acquirente o all’affittuario in caso di compravendita immobiliare e per le locazioni di interi edifici: la copia dell’APE deve essere allegata al contratto.
Quest’ultimo ha un formato standard valido su tutto il territorio nazionale ed è strutturato per fornire informazioni semplici e chiare sull’efficienza, le prestazioni e il fabbisogno energetico dell’edificio e degli impianti termici.
Questo attestato deve riportare, dunque, diverse informazioni, quali la prestazione energetica globale, la classe energetica (determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale), la qualità energetica del fabbricato, i valori di riferimento, le emissioni di anidride carbonica, gli indici di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile e l’energia elettrica esportata.
Ma non solo: dovrà mostrare anche la quantità annua di energia consumata per vettore energetico, l’elenco dei servizi energetici con le relative efficienze e le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti.